Statuto dell’Associazione Consorti MAE

Art.1 – È costituita a norma dell’art.36 del Codice Civile l’Associazione Consorti Dipendenti Ministero Affari Esteri (qui di seguito l’Associazione) con sede in Roma presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Art.2 – L’Associazione è aperta a tutti i consorti e vedovi dei dipendenti del Ministero Affari Esteri in servizio e in pensione, nonché dei dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato per il periodo in cui questi siano in missione all’estero per ragioni di servizio.
Possono conservare la qualità di socio i consorti separati o divorziati dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri come sopra definiti.
Si ammettono all’iscrizione all’Associazione, a pieno titolo, su presentazione di dipendenti MAE, i consorti di fatto.

Art.3 – Fini e mezzi sociali.
Gli scopi dell’Associazione sono:

1. creare e mantenere un legame di solidarietà tra tutti i soci residenti in Italia e quelli in missione all’estero.
2. aiutare le famiglie ed in particolare i consorti a superare le difficoltà proprie del servizio sia all’estero che in Italia
3. sensibilizzare l’Amministrazione sulle problematiche delle famiglie dei soci.
4. stabilire un rapporto di solidarietà ed amicizia con i consorti dei rappresentanti diplomatici stranieri nel favorire una più approfondita conoscenza del nostro Paese;
5. promuovere contatti con le analoghe Associazioni degli altri Paesi, in particolare dell’Unione Europea, per analizzare le tematiche di comune interesse.

L’Associazione può pubblicare un proprio bollettino/notiziario ed in genere promuovere ogni attività idonea al perseguimento degli scopi sociali.

 

Art.4 – L’Associazione ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero Affari Esteri o altrimenti rinvenuti dal suo Consiglio Direttivo. Questi locali costituiscono domicilio di tutti gli organi sociali dell’Associazione

Art.5 – L’Associazione non ha fini di lucro e per le spese da sostenere si avvarrà delle quote sociali nonché di eventuali donazioni o contributi da parte di enti o privati.

Art.6 – Norme disciplinari.

L’iscrizione all’Associazione impegna i soci all’osservanza del presente Statuto e delle norme regolamentari eventualmente emanate dagli organi dell’Associazione stessa, nonché al pagamento delle quote sociali.

La qualità di socio si perde:
1. per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. per esclusione, in caso di grave e ripetuta violazione, da parte del socio, del presente Statuto e degli obblighi conseguenti.

L’esclusione verrà comunicata al socio per iscritto dal Presidente, sulla base del parere espresso al riguardo dal Comitato di Controllo.

Art.7 – Organi sociali.
Sono organi sociali dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Comitato di Controllo.

Art.8 – Assemblea dei soci.

L’Assemblea dei soci rappresenta la totalità dei soci stessi ed è presieduta da un Presidente protempore designato dall’Assemblea.
Le sue deliberazioni, adottate in conformità alle norme del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi i dissenzienti e gli assenti, anche se a questi ultimi non notificate.

Art.9 – Assemblea ordinaria.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in sessione ordinaria una volta l’anno.
L’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo delle riunioni sono resi noti con non meno di quindici giorni di preavviso.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice ove siano presenti fisicamente, per delega e/o da remoto, almeno 1/8 dei soci aventi diritto al voto. Il voto viene espresso per alzata di mano e/o per delega scritta.
Le deleghe sono limitate a 2 (due) per ogni socio.
Rientrano nelle competenze dell’Assemblea ordinaria:
1. La nomina del Comitato di Controllo
2. L’approvazione dei bilanci annuali consuntivi e preventivi;
3. Ogni altro argomento sottoposto all’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo, o da parte di
almeno 1/10 dei soci a mezzo di richiesta scritta e motivata e sottoposta al vaglio del Consiglio
Direttivo.
Riguardo ai punti 1. e 2. i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Controllo non hanno
diritto di voto, né in proprio né per delega.

Art.10 – Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/ 6 (un sesto) dei soci a mezzo di richiesta scritta e motivata.
L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice ove siano presenti fisicamente, per
delega e/ da remoto, almeno 1/2 (la metà) dei soci aventi diritto al voto, sui seguenti argomenti:
1. Modifiche dello Statuto
2. Altri argomenti di particolare interesse per i soci
L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto, sui seguenti argomenti:
3.La fusione dell’Associazione con altri enti e associazioni similari;
4.Lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione dell’eventuale patrimonio

Il voto viene espresso per alzata di mano e/o per delega scritta, contenente la dichiarazione di voto, a un socio dell’Associazione. Le deleghe sono limitate a 2 (due) per ogni socio

Art.11 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la funzione di assicurare la gestione ordinaria dell’Associazione; è composto da nove membri scelti tra i soci domiciliati a Roma ed eletti dai soci. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Viene eletto Presidente il candidato più votato. Viene eletto Vicepresidente il secondo candidato più
votato.
In caso di indisponibilità o impossibilità del Presidente a ricoprire la carica, il Vicepresidente assume la Presidenza ed il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Vicepresidente individuandolo tra i propri componenti.
In caso di indisponibilità di entrambi ad assumere le rispettive cariche, il Consiglio Direttivo provvede alla loro nomina individuandoli tra i propri componenti.
Il Consiglio elegge tra i propri componenti il secondo Vicepresidente, responsabile del gruppo “Insieme a Roma”, il Tesoriere e il Segretario.
Nel caso in cui si rendano vacanti una o più posizioni di Consigliere per dimissioni, decadenza o altra causa, entreranno a far parte del Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di graduatoria. Esaurito il numero di candidati, il Consiglio Direttivo provvede alle nomine sostitutive per cooptazione, se i posti resisi vacanti non superano la metà dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
I sostituti restano in carica sino all’assemblea successiva che dovrà ratificarne la nomina per il residuo periodo del biennio in corso.
Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo, dovranno essere indette nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente.
La seduta del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente
Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo la determinazione delle quote sociali.
Il Consiglio Direttivo, unitamente al Comitato di Controllo, provvede all’emanazione e alle modifiche delle norme regolamentari per l’attuazione dello Statuto.

Art.12 – Presidente.

Il Presidente dirige e coordina l’attività dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti.
Il Presidente, uno dei Vicepresidenti ed il Tesoriere, tutti disgiuntamente fra loro, hanno facoltà di firma e di rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Art.13 – Il consorte del Ministro per gli Affari Esteri in carica, è Presidente onorario dell’Associazione.

Art.14 – Comitato di Controllo.

Il Comitato di Controllo si compone di 3 (tre) membri effettivi e di un supplente eletti dall’Assemblea dei soci. Durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il Comitato di Controllo ha le funzioni di:
1.verificare la corretta applicazione dello Statuto;
2.dirimere gli eventuali conflitti che possano sorgere all’interno dell’Associazione
3. decidere in merito all’eventuale esclusione di un socio
4. provvedere, unitamente al Consiglio Direttivo, all’emanazione e alle modifiche delle norme
regolamentari per l’attuazione dello Statuto

Il Comitato di Controllo si riunisce almeno una volta all’anno, per accertare la regolare tenuta dei libri contabili in vista della presentazione dei bilanci annuali all’Assemblea dei soci.
Il Comitato di Controllo si pronuncia a maggioranza dei propri componenti.
Le decisioni del Comitato di Controllo hanno valore vincolante per i soci

Art.15 – Esercizio sociale.

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci redatti dal Consiglio Direttivo e già vistati dal Comitato di Controllo, saranno sottoposti all’esame dell’Assemblea entro il successivo mese di marzo
L’eventuale avanzo di esercizio sarà destinato al raggiungimento degli scopi sociali secondo le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Controllo.

Art.16 – Disposizioni finali.

L’Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea dei soci riunita in via straordinaria, che darà disposizioni al riguardo.

Art.17 –Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.